Novità per il Codice della strada - Aggiornamento Carta di Circolazione

Con l'emanazione delle circolari n. 15513 e 23743, datate 10.07.2014 e 27.10.2014, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono completamente operative, a decorrere dal 3 novembre 2014, le disposizioni dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e dell'art. 247-bis del Regolamento di esecuzione, introdotti, rispettivamente, dall'art. 12, comma I, lettera a), della legge 29 luglio 20to, n. 120, e dall'art. l, comma I, del D.P.R 28 settembre 2012,n. 198. Le suindicate disposizioni, infatti, prevedono l'obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo - intestato ad una persona diversa - per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i propri dati per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli. Le norme si applicano peril comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "Rent to buy" e facenti parte di un "trust". Per il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto. Nel caso di comodato, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente, l'obbligo scatta se l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni. I familiari restano esclusi dall'obbligo. Per quanto riguarda infatti il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nell'ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni. Nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione. Le nonne in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014. L'utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro. La norma consente ali 'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo stesso. Oggetto di sanzione è l'omessa comunicazione da parte dell'avente causa all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione. La violazione dell 'art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., può essere contestata solo all'avente causa (es. al comodatario nel caso del comodato)e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono, né al conducente può essere contestata la violazione dell'art. 94, comma 4, del C.d.S.. Obbligato in solido, per tutte le violazioni al Cd.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art. 196, comma l, del Cd.S.. Fonte: Circolare Ministero dell’Interno 300/A/7812/14/I06/16 del 31/10/2014



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