Infortunio in itinere: nessun risarcimento se l'uso della propria autovettura non era necessario

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n.22154/2014, rigettando il ricorso contro l'Inail di un metalmeccanico infortunatosi in macchina nel tragitto casa - lavoro. Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente abitava a meno di un chilometro dallo stabilimento.
Secondo la Corte, infatti, l’utilizzo della macchina non era necessario, essendo possibile per il ricorrente sia l’utilizzo di mezzi pubblici e sia, data la distanza minima , l’uso delle proprie gambe. Durante lo svolgimento della fase di merito, Il ricorrente aveva dedotto che l'uso della propria auto era giustificato dalla distanza tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro, in quanto la giurisprudenza indica in 600 metri circa la distanza minima . Lo stesso, inoltre, a fondamento delle proprie richieste, aveva dedotto che utilizzando il servizio di linea non sarebbe riuscito a rispettare l'orario di lavoro in quanto prendendo alle ore 7.55 l’autobus, quest’ultimo l'avrebbe condotto alla fermata in prossimità della ditta soltanto alle 7.58. Dovendo timbrare il cartellino entro le ore 08:00, in solo due minuti non sarebbe riuscito a percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi e cambiarsi in orario.
Difesa però del tutto sconfessata dalla Corte.
Secondo la Suprema Corte, infatti, come ricostruito dalla Corte d'appello, sulla base della consulenza esperita in corso di causa, la distanza dalla abitazione era di circa 900 metri, e di 70 metri la distanza dalla fermata dell'autobus all'ingresso della ditta. Ed inoltre, era stata verificata l'esistenza di un servizio di linea con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti.
Dunque, alla luce di tali distanze e considerazioni, nel respingere la richiesta i giudici d'appello hanno considerato che il lavoratore avesse senz'altro a disposizione il servizio di linea di trasporto pubblico sia utilizzando la corsa delle 7.05, sia utilizzando la successiva corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all'orario di lavoro programmato per le ore 8.00.
La Corte ha inoltre statuito che, data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro (900 metri circa) era comodamente percorribile dal metalmeccanico anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche.



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